Art. 12 · Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Capo II

Art. 12

12 / 32

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

In vigore dal 21 mar 2008
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, che recepisce la direttiva n. 76/769/CEE, relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi) 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso: "articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-02-25;34#art-12