Art. 38 · Estensione territoriale della Convenzione
Convenzione

Art. 38

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Estensione territoriale della Convenzione

In vigore dal 15 dic 2007
- Estensione territoriale della Convenzione 1. Qualunque Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione. 2. Tramite dichiarazione indirizzata all'UNESCO, qualunque Stato parte può, successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositaria. 3. Qualunque dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all'UNESCO. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.
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