Art. 18 · Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria
Convenzione

Art. 18

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Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria

In vigore dal 15 dic 2007
- Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-18