Art. 15 · Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping
Convenzione

Art. 15

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Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping

In vigore dal 15 dic 2007
- Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping Gli Stati parte sostengono il principio del finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia mondiale antidoping, per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-15