Art. 26 · Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri
Convenzione

Art. 26

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Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

In vigore dal 6 mar 2007
- Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri 1. Questa Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-26