Art. 21 · Concertazione e coordinamento internazionali
Convenzione

Art. 21

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Concertazione e coordinamento internazionali

In vigore dal 6 mar 2007
- Concertazione e coordinamento internazionali Le Parti s'impegnano a promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali. A questo scopo, le Parti si consultano, se necessario, ricordando questi obiettivi e principi.
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