Art. 15 · Modalità di collaborazione
Convenzione

Art. 15

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Modalità di collaborazione

In vigore dal 6 mar 2007
- Modalità di collaborazione Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di partenariati tra e all'interno dei settori pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo al rafforzamento delle loro capacità di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. Questi partenariati innovativi devono mettere l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-15