Art. 12 · Promozione della cooperazione internazionale
Convenzione

Art. 12

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Promozione della cooperazione internazionale

In vigore dal 6 mar 2007
- Promozione della cooperazione internazionale Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale al fine di creare delle condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo particolarmente conto delle situazioni menzionate agli , in particolare in vista di: (a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale; (b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni del settore culturale pubblico, attraverso scambi culturali professionali ed internazionali e condividendo le migliori pratiche; (c) rafforzare i partenariati con e tra la società civile, le organizzazioni non governative ed il settore privato, per favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali; (d) promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie e incoraggiare i partenariati al fine di rafforzare la condivisione delle informazioni e la comprensione culturale, e di favorire la diversità delle espressioni culturali; (e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.
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