Art. 7 · Conservazione delle informazioni
Protocollo 2

Art. 7

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Conservazione delle informazioni

In vigore dal 12 apr 2006
Conservazione delle informazioni Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonché per prevenire e individuare tali attività. Le informazioni in oggetto sono le seguenti: a) i marchi appropriati richiesti in forza dell' del presente Protocollo; b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-7-2