Art. 6 · Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone
Protocollo 1

Art. 6

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Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone

In vigore dal 12 apr 2006
Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone 1. Se del caso, e nella misura del possibile in base alla sua legislazione interna, ciascun Stato Parte tutela la privacy e l'identità delle vittime della tratta di persone, facendo in modo che i procedimenti giudiziali relativi a tale tratta non siano divulgati al pubblico. 2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento interno giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime della tratta di persone, se del caso: a) informazioni sulle procedure giudiziarie ed amministrative applicabili; b) un'assistenza per fare in modo che i loro pareri e le loro preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle fasi appropriate della procedura penale intentata contro gli autori di reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa. 3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile, ed in particolare di fornire loro: (a) Un alloggio adeguato; (b) Consulenza ed informazioni, in particolare per quanto riguarda i diritti che la legge riconosce loro, in una lingua per esse comprensibile; (c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale; (d) Possibilità di lavoro, d'istruzione e di formazione professionale. 4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, dell'età, del sesso e dei bisogni specifici delle vittime della tratta di persone, soprattutto i bisogni specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione e cure adeguate. 5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano sul suo territorio. 6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-6