Art. 5 · Incriminazione
Protocollo 1

Art. 5

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Incriminazione

In vigore dal 12 apr 2006
Incriminazione 1. Ciascuno Stato Parte adotterà tutte le misure legislative e di altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di cui all' del presente Protocollo, qualora siano stati commessi intenzionalmente. 2. Ciascun Stato Parte adotterà inoltre le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in quanto reato: (a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo; (b) la partecipazione a titolo di complicità, ad un reato stabilito in conformità al paragrafo 1 del presente articolo; e (c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato stabilito in conformità al paragrafo I del presente articolo, o di fornire istruzioni ad altre persone affinché lo commettano.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-5