Protocollo 2
Art. 4
65 / 107Portata d'applicazione
In vigore dal 12 apr 2006
Portata d'applicazione
1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità all' di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi è implicato.
2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-4-2