Protocollo 3
Art. 22
104 / 107Entrata in vigore
In vigore dal 12 apr 2006
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-22