Art. 2 · Oggetto
Protocollo 1

Art. 2

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Oggetto

In vigore dal 12 apr 2006
Oggetto Gli scopi del presente Protocollo sono: a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con particolare attenzione per le donne ed i fanciulli; b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di conseguire tali obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-2