Protocollo 1
Art. 2
43 / 107Oggetto
In vigore dal 12 apr 2006
Oggetto
Gli scopi del presente Protocollo sono:
a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con particolare attenzione per le donne ed i fanciulli;
b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;
c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di conseguire tali obiettivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-2