Protocollo 2
Art. 18
79 / 107Entrata in vigore
In vigore dal 12 apr 2006
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data è posteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-18-2