Art. 16 · Soluzione delle controversie
Protocollo 2

Art. 16

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Soluzione delle controversie

In vigore dal 12 apr 2006
Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo. 2. Ogni controversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli è, su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte. 3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva. 4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-16-2