Protocollo 1
Art. 15
56 / 107Soluzione delle controversie
In vigore dal 12 apr 2006
Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per mezzo di negoziazione.
2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle modalità dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-15