Protocollo 2
Art. 14
75 / 107Formazione professionale ed assistenza tecnica
In vigore dal 12 apr 2006
Formazione professionale ed assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-14-2