Art. 13 · Legittimità e validità dei documenti
Protocollo 3

Art. 13

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Legittimità e validità dei documenti

In vigore dal 12 apr 2006
Legittimità e validità dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all' del presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-13-3