Protocollo 3
Art. 12
94 / 107Sicurezza e controllo dei documenti
In vigore dal 12 apr 2006
Sicurezza e controllo dei documenti
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:
(a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente
falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-12-3