Art. 11 · Misure di sicurezza e di prevenzione
Protocollo 2

Art. 11

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Misure di sicurezza e di prevenzione

In vigore dal 12 apr 2006
Misure di sicurezza e di prevenzione Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti: a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio; b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-11-2