Art. 1 · Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata
Protocollo 3

Art. 1

83 / 107

Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata

In vigore dal 12 apr 2006
Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA Preambolo Gli Stati - Parte del presente Protocollo, Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale, Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri ed il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo, Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano ed una piena tutela dei loro diritti, Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessun strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse. Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore di traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo che nuocciono gravemente agli Stati interessati, Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti, Ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea Generale del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare. Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato. Hanno convenuto quanto segue: Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata 1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione. 3. I reati previsti conformemente all' del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-1-3