Art. 9 · Misure contro la corruzione
Convenzione

Art. 9

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Misure contro la corruzione

In vigore dal 12 apr 2006
Misure contro la corruzione 1. Oltre alle misure di cui all' della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente al suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei pubblici ufficiali. 2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue autorità operino efficacemente in materia di prevenzione, individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali, e conferisce a tali autorità un'indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-9