Convenzione
Art. 32
32 / 107Conferenza delle Parti alla Convenzione
In vigore dal 12 apr 2006
Conferenza delle Parti alla Convenzione
1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione ne di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità transnazionale organizzata e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attivita).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
(a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
(b) agevolare lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli ed alle tendenze della criminalità transnazionale organizzata ed alle prassi coronate da successo per combatterla;
c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;
(c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente
Convenzione
(d) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3(d) e (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative e amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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