Convenzione
Art. 31
31 / 107Prevenzione
In vigore dal 12 apr 2006
Prevenzione
1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità transnazionale organizzata,
2. Gli Stati Parte s'impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:
(a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;
(b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate, e in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;
(d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
(i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;
(ii) l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;
(iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e
(iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità transnazionale organizzata. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità transnazionale organizzata. 7 Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e con le rilevanti organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel presente articolo. Ciò include la partecipazione a progetti internazionali volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato, ad esempio alleviando le circostanze che rendono gruppi socialmente emarginati vulnerabili all'azione della criminalità transnazionale organizzata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-31