Convenzione
Art. 29
29 / 107Formazione e assistenza tecnica.
In vigore dal 12 apr 2006
Formazione e assistenza tecnica.
1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali, quanto segue:
(a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;
(b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
(c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
(d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;
(e) raccolta delle prove;
(f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;
(g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;
(h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalità transnazionale organizzata che richiedono l'uso dì computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna;
(i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca.
Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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