Convenzione
Art. 28
28 / 107Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della criminalità organizzata
In vigore dal 12 apr 2006
Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della criminalità organizzata
1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-28