Art. 27 · Cooperazione di polizia
Convenzione

Art. 27

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Cooperazione di polizia

In vigore dal 12 apr 2006
Cooperazione di polizia 1. Gli Stati Parte collaborano strettamente fra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive: (a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte interessati lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali; (b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione d'indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti: (i) l'identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la localizzazione di altre persone coinvolte; (ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati; (iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati; (e) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi: (d) per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento; (e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite; (f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione. 2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli: In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa.. Qualora opportuno, le Parti utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia. 3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il ine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-27