Convenzione
Art. 23
23 / 107Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia
In vigore dal 12 apr 2006
Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:
(a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
(b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-23