Art. 21 · Trasferimento dei procedimenti penali
Convenzione

Art. 21

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Trasferimento dei procedimenti penali

In vigore dal 12 apr 2006
Trasferimento dei procedimenti penali Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-21