Convenzione
Art. 2
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In vigore dal 12 apr 2006
Terminologia
Ai fini della presente Convenzione:
(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
c) "Gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato e ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
(f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente.
(g) "Confisca>, che include - laddove applicabile -l'ipotesi di
espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
(h) "Reato presupposto " indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all' della presente Convenzione;
(i) " Consegna controllata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
(j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica " indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-2