Convenzione
Art. 10
10 / 107Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 12 apr 2006
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-10