Accordo›Titolo IV
Art. 51
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In vigore dal 6 apr 2006
Mezzi
1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali.
2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti nella Comunità andina, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle Parti.
3. La Comunità andina e i suoi paesi membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi andini.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-51