Accordo›Titolo III
Art. 27
27 / 60Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso più equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate.
2. La cooperazione in questo ambito promuoverà:
a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;
b) il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;
d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novità tecnologiche;
e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;
f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
g) l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
h) scambi e formazione di personale specializzato;
i) l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-27