Art. 27 · Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
AccordoTitolo III

Art. 27

27 / 60

Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni 1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso più equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate. 2. La cooperazione in questo ambito promuoverà: a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione; b) il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme; c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione; d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novità tecnologiche; e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione; f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici; g) l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore; h) scambi e formazione di personale specializzato; i) l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-27