Art. 16 · Cooperazione in materia di appalti pubblici
AccordoTitolo III

Art. 16

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Cooperazione in materia di appalti pubblici

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di appalti pubblici Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a promuovere procedure reciproche, aperte, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-16