Accordo›Titolo III
Art. 15
15 / 60Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione delle informazioni, delle attività culturali e creative e delle attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici. Entrambe le parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali più rigorose.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-15