Art. 46 · Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati
AccordoTitolo III

Art. 46

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Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati 1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status. 2. Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività: a) l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati; b) aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati; c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono; d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione; e) potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi; f) sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.
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