Art. 45 · Cooperazione in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani
AccordoTitolo III

Art. 45

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Cooperazione in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà a promuovere la creazione di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani, della democrazia e della diversità culturale. 2. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno la loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche e potenzieranno la capacità delle loro organizzazioni, in modo da aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti.
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