Art. 22 · Cooperazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie
AccordoTitolo III

Art. 22

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Cooperazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore dell'agricoltura allo scopo di promuovere l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell'America centrale. 2. La cooperazione tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologia, con iniziative a livello di: a) misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia; b) diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli; c) scambio di informazioni, anche in materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti; d) assistenza tecnica volta al miglioramento della produttività e allo scambio di nuove tecniche di coltura; e) esperimenti scientifici e tecnologici; f) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacità delle associazioni di produttori e volte a sostenere le attività di promozione commerciale; g) miglioramento della capacità di attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, conformemente alle disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
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