Accordo›Titolo III
Art. 16
16 / 60Cooperazione in materia di appalti pubblici
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di appalti pubblici
Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le Parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte, per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli.
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A norma dell', paragrafo 5, seconda frase, il
termine "aperte" non sarà inteso nel senso di "accesso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-16