Accordo
Art. 24
24 / 39Cooperazione con le autorità degli Stati Parte
In vigore dal 31 mar 2006
Cooperazione con le autorità degli Stati Parte
1. La Corte coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati Parte per agevolare l'applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle facilitazioni di cui al presente Accordo.
2. Fermi restando i loro privilegi e le loro immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attività della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attività. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-24