Art. 22 · Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte
Accordo

Art. 22

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Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte

In vigore dal 31 mar 2006
Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte 1. Alle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, saranno concessi i privilegi, le immunità e le facilitazioni previste all', paragrafo 1, commi da (a) a (d) del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte saranno munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130#art-a-22