Art. 8 · RICERCA-SVILUPPO E MONITORAGGIO
Protocollo

Art. 8

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RICERCA-SVILUPPO E MONITORAGGIO

In vigore dal 30 mar 2006
RICERCA-SVILUPPO E MONITORAGGIO Le Parti incoraggiano la ricerca-sviluppo, il monitoraggio e la cooperazione per quanto riguarda in modo particolare, ma non esclusivamente: a) le emissioni, il trasporto a lunga distanza ed i livelli dei depositi come pure i loro modelli, i livelli esistenti negli ambienti biologici e non biologici, l'elaborazione di procedure per armonizzare i metodi pertinenti; b) i mezzi di diffusione e gli inventari degli inquinanti in eco-sistemi rappresentativi; c) i loro effetti sulla salute e l'ambiente, compresa la quantificazione di tali effetti; d) le migliori tecnologie e prassi disponibili, ivi compreso nell'agricoltura, e le tecnologie e metodologie anti-emissioni allo stato utilizzate dalle Parti, o in fase di sviluppo; e) i metodi che consentono di tenere conto di fattori socioeconomici ai fini della valutazione delle varie strategie di lotta; f) un approccio fondato sugli effetti, sulla base di informazioni appropriate ivi comprese quelle ottenute a titolo dei capoversi a) ad e) di cui sopra, circa i livelli di inquinanti nell'ambiente, le loro vie di diffusione ed i loro effetti sulla salute e l'ambiente, così come sono stati misurati o presentati in forma di modello, ai fini dell'elaborazione di future strategie di lotta ottimizzate che tengano conto anche dei fattori economici e tecnologici; g) i metodi che consentono di valutare preventivamente le emissioni nazionali e di prevedere le future emissioni dei vari inquinanti organici persistenti e di determinare come tali stime e previsioni possano essere utilizzate per definire i futuri obblighi; h) I livelli delle materie di cui nel presente Protocollo, contenute sotto forma di contaminanti in altre materie, prodotti chimici o articoli manufatti e la rilevanza di tali livelli per il trasporto a lunga distanza come pure le tecnologie che consentono di ridurre i livelli di questi contaminanti ed inoltre i livelli degli inquinanti organici persistenti prodotti durante il ciclo di vita del legno trattato al pentaclorofenolo. Va data priorità alle ricerche relative alle materie giudicate più adatte per essere proposte ai fini dell'inclusione, in conformità alle procedure specificate al paragrafo 6 dell'.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-8