Art. 19 · DENUNCIA
Protocollo

Art. 19

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DENUNCIA

In vigore dal 30 mar 2006
DENUNCIA In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore per una Parte, la stessa può denunciare il Protocollo con una notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario, oppure ad ogni altra data specificata nella notifica di denuncia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125#art-p-19