Protocollo
Art. 14
14 / 20EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO
In vigore dal 30 mar 2006
EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. Le Parti riunite in seno all'Organo Esecutivo esaminano le proposte di emendamenti nella successiva sessione, purchè il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno 90 giorni.
3. Gli emendamenti al presente Protocollo ed agli annessi I a IV, VI e VII sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati, il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario.
Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti agli annessi V e VII, sono adottati mediante consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo.
Allo scadere di un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il Segretario esecutivo della Commissione ne ha informato tutte le Parti, ogni emendamento all'uno o all'altro di tali annessi entra in vigore per le Parti che non hanno presentato notifiche al Depositario in conformità con le norme del paragrafo 5 di seguito, a condizione che almeno sedici Parti non abbiano sottoposto tale notifica.
5. Ogni Parte che non è in grado di approvare un emendamento agli annessi V o VII, ne notifica il Depositario per iscritto entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'adozione dell'emendamento è stata comunicata. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti di aver ricevuto questa notifica. Una Parte può, in qualsiasi momento, sostituire con un'accettazione la sua precedente notifica; dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario, l'emendamento a questo annesso avrà effetto nei confronti della Parte.
6. Se la proposta è volta a modificare l'annesso I, II o III nel senso di aggiungere una materia al presente Protocollo:
a) l'autore della proposta fornisce all'Organo esecutivo le informazioni specificate nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo
ed in ogni relativo emendamento; e
b) le Parti valutano la proposta in conformità alle procedure definite nella decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo e in ogni emendamento relativo.
7. Ogni decisione volta a modificare la decisione 1998/2 dell'Organo esecutivo è adottata per consenso dalle Parti riunite in seno all'Organo esecutivo, ed ha effetto 60 giorni dopo la data di adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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