Art. 10 · VERIFICHE DELLE PARTI ALLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO
Protocollo

Art. 10

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VERIFICHE DELLE PARTI ALLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO

In vigore dal 30 mar 2006
VERIFICHE DELLE PARTI ALLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO 1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo le Parti, in applicazione delle norme del capoverso a) del paragrafo 2 dell' della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti, dall'EMEP e dagli organi sussidiari, nonché i rapporti del Comitato d'applicazione di cui all' del presente Protocollo. 2. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti verificano regolarmente l'avanzamento compiuto nell'esecuzione degli obblighi enunciati nel presente Protocollo. 3. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano in che misura gli obblighi enunciati nel presente Protocollo sono sufficienti ed hanno l'efficienza richiesta. Per tali verifiche si terrà conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili sugli effetti dei depositi di inquinanti organici persistenti, delle valutazioni dei progressi tecnologici, dell'evoluzione della situazione economica e della misura in cui gli obblighi relativi al livello delle emissioni sono rispettati. Le modalità, il metodo ed il calendario di queste verifiche sono stabiliti dalle Parti in una sessione dell'Organo esecutivo. La prima verifica di questo tipo deve essere completata non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
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