Art. 19 · APPLICAZIONE PROVVISORIA
Protocollo

Art. 19

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APPLICAZIONE PROVVISORIA

In vigore dal 29 mar 2006
APPLICAZIONE PROVVISORIA Ogni Stato che intende ratificare, approvare o accettare il presente protocollo o aderirvi, può in qualsiasi momento notificare al depositario che lo applicherà a titolo provvisorio per un periodo non superiore a due anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-19