Protocollo
Art. 11
11 / 22LASCIAPASSARE E VISTI
In vigore dal 29 mar 2006
LASCIAPASSARE E VISTI
1. Fatta salva la possibilità che l'Autorità rilasci i propri documenti di viaggio, gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono ed accettano i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari dell'Autorità.
2. Quando occorrono dei visti, le relative domande sottoposte dai funzionari dell'Autorità sono trattate al più presto; le domande depositate da funzionari dell'Autorità titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite devono essere accompagnate da un certificato attestante che questi ultimi viaggiano ufficialmente al servizio dell'Autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-11