Protocollo
Art. 1
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In vigore dal 29 mar 2006
Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'AUTORITÀ INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI
Gli Stati Parti al presente Protocollo
Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare istituisce l'Autorità internazionale dei fondi marini
Ricordando che l'articolo 176 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che l'Autorità ha personalità giuridica internazionale e che ha la capacità giuridica richiesta per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi scopi.
Rilevando che l'articolo 177 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone che l'Autorità gode, sul territorio di ciascuno Stato Parte della Convenzione, dei privilegi e delle immunità previste nella sotto-sezione G della sezione 4 della parte XI della Convezione e che i privilegi e le immunità relative all'Ente sono previsti all' dell'Annesso IV,
Considerando che sono necessari privilegi ed immunità addizionali affinché l'Autorità internazionale dei fondi marini possa esercitare le sue funzioni,
Hanno convenuto quanto segue
Articolo primo
USO DEI TERMINI
Ai fini del presente Accordo:
a) Per "Autorità" s'intende l'Autorità internazionale dei fondi marini;
b) Per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
c) Per "Accordo" s'intende l'Accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. In conformità all'Accordo, le disposizioni di quest'ultimo e quelle della parte IX della Convezione devono essere interpretate ed applicate insieme, come solo ed unico strumento; allo stesso modo andranno interpretati ed applicati il presente Protocollo ed i riferimenti alla Convenzione contenuti in detto Protocollo;
d) Per "Ente" s'intende l'organo dell'Autorità in tal modo designato nella Convenzione;
e) Per "membro dell'Autorità" s'intende: Ogni Stato Parte alla
Convenzione; e
Ogni Stato o ente membro dell'Autorità a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione I dell'annesso dell'Accordo;
f) Per "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti, i rappresentanti sostituiti, i consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
g) Per "Segretario generale" s'intende il Segretario generale dell'Autorità internazionale dei fondi marini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;123#art-p-1