Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005. 28 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'AZERB Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali, si p Art. 3 Articolo 3 Le amministrazioni doganali, su richiesta, si forniscono reciprocamente ogni in Art. 4 Articolo 4 Nel rispetto delle proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni Art. 5 Articolo 5 1. Le amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di Art. 6 Articolo 6 1. Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 7 Articolo 7 Le amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica Art. 8 Articolo 8 Su richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercit Art. 9 Articolo 9 1. Le amministrazioni doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle proprie c Art. 10 Articolo 10 Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle speci Art. 11 Articolo 11 1. L'amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero credit Art. 12 Articolo 12 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le Art. 13 Articolo 13 1. Ciascuna amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fo Art. 14 Articolo 14 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell' Art. 15 Articolo 15 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra amministrazione doganal Art. 16 Articolo 16 1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'amministrazione doganale adita Art. 17 Articolo 17 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'amministrazione doganale adita può, Art. 18 Articolo 18 1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, l Art. 19 Articolo 19 1. Qualora l'amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta Art. 20 Articolo 20 1. Ciascuna amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il Art. 21 Articolo 21 1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinché i loro funzion Art. 22 Articolo 22 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali degli Stati di entramb Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo può essere modificato, previo consenso scritto delle Parti Art. 24 Articolo 24 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata ed entra in vigore al Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360